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COVID19 – DPCM 14/1/2021: misure in vigore dal 16.01 al 5.03.2021
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pubblicato (S.O. n. 2 della G.U. n.11 del 15 gennaio 2021) il DPCM del 14 gennaio 2021 che reca ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020 (convertito con legge 35/2020) e del recente DL 2/2021.
Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dalla data del 16 gennaio e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021 (salvo i diversi termini specifici previsti nell’articolato) – aggiorna le disposizioni in materia di gestione delle diverse attività in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, confermando le modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su parti del territorio nazionale a seconda che si collochino in contesti di elevata o massima gravità epidemiologica.
Per quanto di interesse, le principali disposizioni contenute nel DPCM in oggetto riguardano le seguenti restrizioni in materia di spostamenti e di chiusura delle attività:
- continua a valere, sull’intero territorio nazionale, il divieto generale di spostamento dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 1 comma 3);
- i commi 3 e 4 richiamano nel corpo del D.P.C.M. quanto disposto in materia di spostamenti dall’art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (cfr. circolare associativa 011/2021);
- restano sospesi, oltre a centri sportivi, spettacoli teatrali etc, anche fieredi qualunque genere e altri analoghi eventi (art. 1 comma 10, lett. n) compresi convegni, congressi e gli altri eventi, salvo si svolgano con modalità a distanza (art. 1 comma 10, lett. o));
- vengono ridotte, seppur parzialmente le restrizioni prima vigenti su mostre, musei e gli altri istituti e luoghi di cultura;
- i corsi di formazione pubblici e privatipotranno continuare a svolgersi solo con modalità a distanza così come, secondo modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, anche alcuni corsi abilitanti nel settore dei trasporti (accesso alla professione autotrasporto, CQC, merci pericolose, sicurezza trasporti, corsi di formazione finanziati o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Restano, inoltre, consentite le prove teoriche e pratiche per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto. Resta sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata solo su basi curriculari ovvero in modalità telematica, a decorrere dal 15 febbraio 2021sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle PA nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova (art. 1 comma 10, lett. z));
- resta ferma nelle giornate festive e prefestive la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole cui sono ora aggiunte le librerie (art. 1 comma 10, lett. ff));
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del DPCM del 3 dicembre (dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00). Continuano a restare comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburantianche lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti (art. 1 comma 10, lett. hh));
- le misure di sospensione o di divieto di esercizio di attività sopra indicate non si applicano alle regioni che si collocano, a seguito di ordinanza del Ministro della salute, in uno “scenario di tipo 1” e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti (cd zone bianche) e che in tali aree le attività sono disciplinate da protocolli e linee guida allegati al provvedimento, concernenti i settori di riferimento o, in difetto, settori analoghi (art. 1, comma 11) .
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